Onorevoli Deputati! - Con la presente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale, la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste intende dare un contributo al dibattito in corso sulla revisione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
      Tale proposito segue due logiche complementari.
      La prima discende dalla vocazione naturale della Valle d'Aosta, regione alpina per eccellenza sia per i tratti geografici ben identificabili con l'elevata altimetria e la presenza delle più maestose montagne d'Europa sia per i tratti culturali che caratterizzano un popolo di montagna fiero della propria appartenenza e delle sue peculiarità, comprese quelle istituzionali discendenti dallo statuto di autonomia come esito contemporaneo di un'antica tradizione di autogoverno.
      La seconda deriva da una scelta precisa che la Valle d'Aosta ha operato: quella di essere stata ed essere protagonista del dibattito politico, tecnico e scientifico sulla montagna nelle diverse sedi in Italia, in Europa e nel mondo.
      Questo avviene oggi anche sul tema della riforma della cosiddetta «legge sulla montagna», che, a tredici anni dalla sua entrata in vigore, necessita di una modernizzazione, considerato che molte sue parti sono rimaste inattuate o risultano superate alla luce del sopravvenuto quadro giuridico e istituzionale, e che la materia, nel suo complesso, è stata oggetto di una complessa evoluzione anche in chiave europea.
      Con la presente proposta di legge, la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si propone, in particolare, di offrire uno spunto per l'inquadramento dei princìpi

 

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cui tutta la futura legislazione in materia di montagna dovrà uniformarsi. Non si tratta pertanto di una proposta di legge abrogativa della legge n. 97 del 1994, bensì di una normativa di principio, dalla quale fare discendere l'ulteriore normativa di dettaglio.
      L'idea cardine della proposta di legge è che i territori di montagna debbano essere intesi non più e non solo come territori svantaggiati, ma come territori che, avendo una capacità intrinseca di influenzare positivamente i territori circostanti, devono essere oggetto di politiche di valorizzazione e sviluppo tanto più necessarie quanto più idonee ad incidere positivamente anche al di fuori delle aree di intervento, in considerazione della loro capacità di favorire, indirettamente, la tutela dell'ambiente e del suolo delle aree circostanti, nonché il loro sviluppo sociale ed economico.
      Particolare attenzione è stata prestata all'introduzione di criteri chiari e univoci sulla base dei quali addivenire ad una nuova classificazione dei territori di montagna.
      La presente proposta di legge si compone di 12 articoli, suddivisi in 3 capi.
      Il capo I contiene le disposizioni generali e si compone di un solo articolo.
      L'articolo 1 individua l'oggetto della proposta di legge. Al comma 1 è previsto il riconoscimento della montagna come insieme di territori il cui sviluppo eco-compatibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali. Lo sviluppo eco-compatibile della montagna è perseguito, ai sensi del comma 2, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, che è tenuto a promuovere, a tal fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane. Al comma 3 è previsto l'impegno, da parte dello Stato, di farsi promotore, nelle diverse sedi comunitarie, di azioni volte ad ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi della concorrenza, e il rafforzamento della loro coesione, sotto il profilo economico, sociale e territoriale, con le altre realtà territoriali europee.
      Il capo II si compone di sette articoli recanti la disciplina relativa alla nuova classificazione dei territori di montagna.
      L'articolo 2 prevede una nuova classificazione dei territori di montagna. L'unità di misura territoriale di riferimento per la classificazione dei territori è il comune. I territori di montagna si distinguono pertanto in comuni di montagna e in comuni di alta montagna, precisando che le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita di questi territori possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento. La formale classificazione dei territori comunali in comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione della montagna.
      L'articolo 3 reca i criteri per la classificazione dei comuni italiani tra i comuni di montagna. Per la classificazione rileva in via prioritaria il criterio altimetrico. Si prevede, pertanto, la classificazione tra i comuni di montagna per i comuni il cui territorio sia posto per almeno il 70 per cento in una fascia altimetrica che, considerata la diversa realtà morfologica dei relativi territori, è stata fissata, per i comuni alpini tra i 600 metri e i 1.200 metri sul livello del mare e, per i comuni non alpini, tra i 400 metri e i 1.000 metri sul livello del mare. Se il territorio situato nelle predette fasce altimetriche è inferiore al 70 per cento, i comuni possono essere classificati tra i comuni di montagna a condizione che rispondano ad ulteriori requisiti. Innanzitutto, sono classificati come montani i comuni con almeno il 60 per cento del territorio situato nella rispettiva fascia altimetrica che abbiano una bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
 

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dell'11 luglio 2006. Sono inoltre classificati come montani i comuni con almeno il 55 per cento del territorio situato nella rispettiva fascia altimetrica che abbiano una bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006. Si prevede, infine, la possibilità di ottenere il riconoscimento come comuni di montagna anche per i comuni con parametri prioritari attenuati, ma in ogni caso con almeno il 50 per cento del territorio compreso nelle quote altimetriche di riferimento, purché vi sia la concomitanza con altri fattori di individuazione, quali la densità demografica, la pendenza, il dislivello, la frammentarietà dei centri abitati e il clima presenti sul territorio, definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 reca i criteri per la classificazione dei comuni italiani tra i comuni di alta montagna. I criteri sono identici a quelli previsti dall'articolo 3 per i comuni di montagna. Cambiano solo le fasce altimetriche. È infatti prevista una fascia altimetrica superiore ai 1.100 metri per i comuni alpini e superiore agli 800 metri per i comuni non alpini.
      L'articolo 5 reca disposizioni in ordine al riconoscimento dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna. A tale fine, è previsto che ogni singola regione proponga l'individuazione dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna del territorio di propria competenza trasmettendo le cartografie relative al proprio ambito geografico, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e gli altri dati utili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Qualora nell'individuazione siano considerati solo i parametri prioritari dell'altitudine e della bassa o bassissima densità demografica, la trasmissione dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge; per ottenere il riconoscimento sulla base degli ulteriori criteri fissati con decreto ministeriale, la trasmissione delle cartografie e dei relativi dati dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. In ogni caso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà al riconoscimento entro quattro mesi dal ricevimento dei dati, inserendo i comuni riconosciuti come comuni di montagna o di alta montagna in un registro appositamente costituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.
      L'articolo 6 reca disposizioni relative alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui comuni, in relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, sono interamente classificati tra i comuni di montagna e iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.
      All'articolo 7 è previsto che, al fine dell'attivazione di interventi specifici, le regioni possano richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il riconoscimento quali zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2.000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede in tale caso al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo ad iscrivere le zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.
      Il capo III si compone di quattro articoli recanti disposizioni generali in ordine agli interventi a sostegno dei territori di montagna.
      All'articolo 9 è previsto un impegno da parte di Stato, regioni ed enti locali territoriali a promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori di montagna e di alta montagna, garantendo ai cittadini e alle imprese adeguati livelli di disponibilità dei servizi pubblici, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici che privati, che consentano la gestione dei servizi in condizioni di efficacia,
 

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di efficienza, di economicità e di flessibilità. Il comma 2 pone in capo a tali soggetti l'onere di valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo e ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, al fine di determinare la rilevanza economica dei servizi e la loro effettiva incidenza sugli scambi al di fuori del contesto locale. Al comma 3 è previsto, infine, un impegno dello Stato a promuovere il decentramento nelle zone montane di attività e di servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane.
      All'articolo 10 sono previste le finalità cui devono mirare le misure di promozione dei territori di montagna e di alta montagna. Oltre al conseguimento della piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale, è previsto che esse siano dirette a favorire l'insediamento residenziale, il ripopolamento del territorio, lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo turistico, sociale e culturale, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archeologico, la difesa idrogeologica del territorio, il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale. Al comma 2 si prevede che per il perseguimento di tali obiettivi debba essere favorito lo svolgimento delle pluriattività, quale elemento essenziale per il mantenimento sul territorio di attività e di mestieri che altrimenti non sarebbero remunerativi, e il ricorso a forme di cooperazione, associazione e collaborazione tra privati anche nel mondo imprenditoriale. Al comma 3 si prevede che lo Stato promuova politiche dirette ad ottenere il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche e di azioni mirate per le realtà montane, in relazione ai maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, alla loro stagionalità, alla minore redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento con le zone più antropizzate.
      All'articolo 11 è contenuto il riconoscimento della cooperazione transfrontaliera e interregionale quale presupposto essenziale per la salvaguardia e la crescita delle collettività situate nelle zone di montagna confinanti con altri Stati.
      All'articolo 12 è previsto l'impegno, da parte dei comuni, singoli o associati, delle comunità montane, delle province, delle regioni e dello Stato a sostenere e a promuovere collaborazioni e intese volte a definire strumenti programmatici di dettaglio condivisi per lo sviluppo locale delle montagne italiane ispirati ai princìpi e agli obiettivi della Carta europea della montagna, al fine di realizzare un efficace sistema integrato di intervento. Il comma 2 prevede inoltre un impegno da parte dello Stato ai fini del sostegno dei processi di crescita locali, che dovrebbe tradursi, in particolare, nell'adozione di un sistema di determinazione e di destinazione delle risorse ai comuni di montagna e di alta montagna che abbia carattere di certezza e di continuità e sia legato in percentuale al prodotto interno lordo nazionale, nonché nel riconoscimento a favore degli stessi di un coefficiente di destinazione ad applicazione universale e automatica sui fondi nazionali trasversali.
 

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